Bullismo

Direttiva ministeriale n° 16 del 05/02/2007 (scarica il pdf)

 

IV I.C. “G. AURISPA” NOTO

 

PROTOCOLLO DI INTERVENTO IN CASO DI EPISODI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Indice

Premessa

Normativa di riferimento

Linee Guida per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole

Responsabilità

Compiti del:

  • Dirigente Scolastico
  • Referente del Bullismo e del Cyberbullismo
  • Team di gestione dell’emergenza del bullismo e cyberbullismo
  • Collegio Docenti
  • Consiglio di classe
  • Docente
  • Genitore
  • Alunno

6.Procedure operative: rilevazione e gestione del caso.

7 . Sanzioni disciplinari

 

COS’E’ IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

Il bullismo è un fenomeno in continuo aumento, che conta ogni anno sempre più vittime. La parola  “Bullismo” deriva dall’inglese “ bullyng”, e con essa s’intende definire un comportamento aggressivo e ripetitivo nei confronti di chi non è in grado di difendersi. Di solito nel  bullismo ci sono dei ruoli ben definiti: da una parte c’è il bullo, colui che attua dei comportamenti violenti fisicamente o psicologicamente e dall’altra parte c’è la vittima, cioè colui che invece subisce questi atteggiamenti di prepotenza che perdurano nel tempo. Molti bambini già nei primi anni scolastici vivono una sofferenza psicologica e l’esclusione sociale dai gruppi e, senza rendersene conto, si ritrovano a ricoprire il ruolo della vittima subendo ripetute umiliazioni da coloro che invece ricoprono il ruolo di bullo.
Gli autori dei comportamenti oppressivi possono essere o un ragazzo/a o un gruppo di ragazzi che sono o che si percepiscono come pi?forti (fisicamente, socialmente, nello status…) della vittima. Spesso non si attribuisce al fenomeno del bullismo molta importanza perch?lo si pu?confonde con i semplici conflitti fra coetanei. Prendere in giro il compagno di classe sino a perseguitarlo, non importa se per una settimana soltanto o per un anno, diventa reato inserito come stalking scolastico per gli atti di bullismo. I profili per individuare lo stalking scolastico sono gli stessi del reato consumato tra ragazzi basta creare una condizione di ansia, di stress o di timore nella vittima oppure costringerla a modificare le proprie abitudini di vita quotidiana.  Il semplice fatto di non voler pi?tornare a scuola o di manifestare l’intenzione di cambiare classe ?il sintomo pi?evidente di una situazione di disagio incontrollabile che conduce all’incriminazione dei responsabili del bullismo. Secondo infatti la Cassazione, ogni volta in cui le molestie e le aggressioni, reiterate nel tempo, generano nel giovane un perdurante stato di ansia e di timore, tanto da costringerlo a non frequentare pi?la stessa scuola, scatta il reato di atti persecutori (ossia stalking) e prevede la condanna dei genitori dei colpevoli – se minori di 18 anni – a risarcire i danni alla famiglia del giovane perseguitato. Lo stalking scolastico prevede anche il continuo disturbo da parte di un singolo alunno o alunni, che non permettono agli studenti di poter seguire in modo appropriato lo svolgersi della lezione.

PREMESSA

COME RICONOSCERE GLI ATTI DI BULLISMO.

Ci sono alcuni fattori importanti che determinano gli atti di bullismo:

  • intenzione di fare del male;
  • mancanza di compassione del bullo nei confronti della vittima;
  • continuit?e frequenza degli episodi;
  • disparit?di potere tra il bullo e la vittima.

In situazioni di semplici conflitti tra coetanei, invece, nessuno di questi elementi ?presente. Questi tipi di conflitti hanno altre dinamiche, infatti i ragazzi coinvolti:

  • non insistono oltre un certo limite per imporre la propria volont?
  • manifestano di essere in disaccordo, spiegando le proprie ragioni;
  • si scusano o accettano altre soluzioni ;
  • si accordano per soddisfare i propri bisogni.

Ne bullismo di solito le figure che lo determinano sono tre: il  Bullo/i; il Bersaglio/i: l’ Osservatore/i (cio?il pubblico).

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Nelle scuole, si ?iniziato a parlare di  fenomeno di Bullismo con la Direttiva ministeriale n?16 del 05/02/2007, che forniva ad esse le Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo. Altre leggi di riferimento sono state:

la Direttiva ministeriale n?30 del 15/03/2007 recante indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attivit?didattica;

-la Nota MIUR 1637/2015;

-la Legge 107/2015 art. 1 c. 7 lett. l), che individua come prioritario il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo anche informatico;

-la Legge 71/2017 art. 4 c. 3 nel quale ogni Istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, individua tra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyber-bullismo;

-le Linee di Orientamento MIUR per azioni di prevenzione al cyber-bullismo dell’ottobre 2017;

-le Linee Guida per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole del 05/02/2019;

-la Legge 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica”, la quale propone la progettazione educativo-didattica dei docenti in un’ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo;

-le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyber-bullismo Nota MI n?18 del 13/01/2021.

La legge 71 del 29 maggio 2017 inoltre, ha posto una maggiore attenzione ad un altro fenomeno dilagante fra i giovani della nostra societ?

 

“Il rapido diffondersi delle moderne tecnologie ha determinato, l’affermarsi dell’insidioso fenomeno del “cyberbullismo” cos?definito dalla fondamentale Legge 71 del 29 maggio 2017:,e per “cyberbullismo” si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identit? alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonch?la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o pi?componenti della famiglia del minore 3 il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo? La legge ha come scopo di innescare ?[匽 azioni a carattere preventivo, attraverso una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di et?nell’ambito delle istituzioni scolastiche?

Questi due fenomeni hanno subito degli aggiornamenti attraverso le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e Cyber-bullismo con il decreto ministeriale n?18 del 13/01/2021.

Questo decreto ministeriale detta le Linee Guida per cui tutti gli indirizi scolastici devono:

-avvalersi di strumenti utili e portare a termine buone pratiche per contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

-inserirsi nel progetto Safer Internet centre-Generazioni Connesse;

– farsi carico della formazione e-learning dei docenti referenti nella Piattaforma ELISA (e-learning degli insegnanti sulle strategie anti bullismo);

-dare indicazioni di procedure operative da realizzare tramite azioni efficaci, suddivise a loro volta, in “prioritarie” e “consigliate”;

 

formare modelli di prevenzione a molteplici livelli (universale-selettiva e indicata) ed esempi di attuazione; 

 

– invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza) a livello scolastico e territoriale, integrati da figure specialistiche di riferimento, laddove si ?impossibilitati per ragioni oggettive, si invita a costituire reti di scopo;

 

– avere un protocollo d’intervento per un primo esame dei casi d’emergenza;

 

raccomandazioni e responsabilit?degli organi e del personale scolastico;

 

evidenziare sui siti scolastici istituzionali dei referenti del bullismo e cyberbullismo; 

 

– dotarsi di un  modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio a Forze di Polizia/Autorit?giudiziaria.

 

Linee Guida per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole.

 

I nostri ragazzi sono sempre pi?esposti ad avere connessioni con Internet attraverso una vasta gamma di dipositivi facilmente reperibili. L’accesso a Internet ?diventato sempre pi?precoce e l’et?di connessione coinvolge anche i bambibni di scuola primaria a partire dalla classe quarta. Per i bambini e gli adolescenti, Internet, rappresenta una grande opportunit?per incrementare le loro capacit?comunicative digitali, intraprendere studi conoscitivi pi?approfonditi migliornado le loro competenze e le loro prospettive lavorative, ma dall’altra parte li espone a situazioni difficili da controllare che necessitano interventi specifici da parte degli adulti. Per questo ?importante adottare nuove strategie adeguate ai nuovi bisogni dei giovani che garantiscano  loro di potersi muovere in sicurezza e con la necessaria competenza in questo nuovo mondo. La scuola, come mezzo educativo,  deve farsi carico di questi bisogni promuiovendo iniziative che coinvolgano anche le istituzioni territoriali.

L’obiettivo delle Linee Guida per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuola del 05/02/2019 ?proprio quello di fornire dei principi ai quali attenersi per la realizzazione di iniziative nelle scuole, finalizzate a promuovere un uso positivo e consapevole delle Tecnologie Digitali da parte dei pi?giovani, e/o finalizzate a prevenire e contrastare situazioni di rischio online.

 

I contenuti delle Linee Guida indicano alcuni approcci psico-pedagogici e comportamentali da adottare negli interventi da realizzare nelle scuole.  I contenuti sono suddivisi nelle seguenti 7 aree:

 

1) L’adozione di una strategia integrata e globale: coinvolgimento di tutti gli attori scolastici (insegnanti, studenti, genitori, personale ATA), con particolare attenzione alla comunicazione e alla collaborazione tra scuola e famiglia;

2) L’adozione di una politica di prevenzione, promozione e sviluppo di azioni educative;

3) La segnalazione e presa in carico di situazioni potenzialmente a rischio;

4) La valutazione dei bisogni e la definizione degli obiettivi;

5) L’approccio metodologico;

6) La valutazione degli interventi;

7) La protezione dei dati personali.

 

RESPONSABILITA’

In base alla normativa esistono tre diverse responsabilit?riguardanti gli atti di Bullismo:

 

1 Culpa del Bullo Minore;

2 Culpa in educando e vigilando dei genitori;

3 Culpa in vigilando e organizzando della Scuola.

 

Nella CULPA DEL BULLO MINORE, bisogna fare una distinzione fra il MINORE DI 14 ANNI e quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non ?mai imputabile penalmente. Se viene per?riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di et? invece,  ?imputabile se viene dimostrata la sua capacit?di intendere e volere. La competenza a determinare la capacit?del minore ?del giudice che si avvale di consulenti professionali. La normativa prevede l’uso dell’ammonimento da parte del questore (Art.612 c.p.).

 

Nella seconda responsabilit?sopra citata,  l’art. 2048 c.c. prevede due tipi di responsabilit?per i fatti illeciti dei minori che abbiano la capacit?di intendere e di volere: la CULPA IN EDUCANDO a carico dei genitori che non abbiano impartito al figlio una adeguata educazione cos?come previsto dallart. 147 c.c. e la CULPA IN VIGILANDO a carico dei genitori, dei precettori e dei maestri d’arte che sono liberati dalla responsabilit?soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
Sono due forme di responsabilit?non alternative e che possono prevedere il concorso di colpa dei genitori.

 

La CULPA IN VIGILANDO, riguarda il docente responsabile della sorveglianza attiva  verso il minore ( art. 2048 Codice Civile ) che si sostanzia attraverso l”attivazione di comportamenti o soluzioni organizzative che azzerino la prevedibilit?dell’evento  oppure che  possa dimostrare la sua  repentinit? e quindi  presentarsi come inevitabile .
La responsabilità dei docenti, è data dal tempo entro il quale si svolgono le attività didattiche, e di fruizione dei servizi e da una limitazione territoriale che rimanda all’edificio scolastico, compresi gli spazi esterni, ma anche di pertinenza della scuola. La culpa in vigilando deriva da un atto omissivo da parte del docente che non ha valutato in modo adeguato il grado di prevedibilità dell’evento, inversamente proporzionale a quello di inevitabilità (= fatto repentino).

La CULPA IN ORGANIZZANDO riguarda, infine,  i provvedimenti del Dirigente Scolastico che possono risultare carenti e quindi favorire il verificarsi dell’incidente.

COMPITI

 

  • DIRIGENTE SCOLASTICO:

Individua attraverso il Collegio dei Docenti i referenti del bullismo e cyberbullismo per i diversi ordini scolastici e costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza);

 Coinvolge tutte le componenti della comunità scolastica nel prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo, in particolare i docenti che operano nel settore informatico;

Coinvolgen gli organi collegiali, per creare regole condivise atte a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

 

IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO:

Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d’istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;

coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste sulle responsabilità di natura civile e penale;

si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali , forze di polizia, ecc. per realizzare un progetto di prevenzione;

cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

 

IL TEAM DI GESTIONE DELL’EMERGENZA DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO:

 

Si assume la responsabilit?della presa in carico del caso segnalato;

gestisce la valutazione del caso;

Individua la giusta tipologia di intervento;

Effettua il monitoraggio dell’ andamento del caso nel tempo;

Agisce in stretta connessione con i servizi del territorio.

 

IL COLLEGIO DOCENTI:

Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete;

Prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione rivolti al personale docente e Ata;

Promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Predispone strumenti di rilevazione e monitoraggio per la gestione delle segnalazioni e/o dei casi.

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

Pianifica attività didattiche e/o integrative atte all’approfondimento sulla tematica  del bullismo e del cyberbullismo;

Favorisce un clima collaborativo all’interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

 

IL DOCENTE:

Valorizza attività didattiche e modalità di lavoro di tipo cooperativo;

Organizza spazi di   riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

 

I GENITORI:

 

Partecipano attivamente alle azioni di formazione istituite dall’istituto sulla tematica del Bullismo e del Cyberbullismo;

Sono attenti ai comportamenti dei propri figli;

Vigilano sul corretto uso degli strumenti tecnologici utilizzati dai propri figli, con particolare attenzione ai tempi di utilizzo di internet o del telefonino;

Conoscono il Regolamento d’ Istituto;

Conoscono le azioni adottate dalla scuola per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;

Conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto nei casi di Bullismo e Cyberbullismo.

 

GLI ALUNNI:

 

Conoscono il Regolamento d’ Istituto;

Conoscono le sanzioni previste nei casi di Bullismo e Cyberbullismo;

Partecipano alle iniziative scolastiche per migliorare il clima relazionale;

Imparano le regole fondamentali del rispetto degli altri quando sono connessi  facendo attenzione ai messaggi che inviano in rete;

Non possono utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici durante le ore scolastiche, salvo il caso in cui non sia richiesto dall’insegnante per una particolare attività didattica.

 

PROCEDURE OPERATIVE: RILEVAZIONI, GESTIONE DEL CASO

Qualora si venga a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo, si applicheranno le seguenti strategie d’intervento:

Informazione immediata al Dirigente Scolastico;

Analisi e valutazione del fatto

Raccolta di informazioni sull’accaduto

Ricostruizione dei fatti

Soggetti coinvolti saranno: Referente bullismo/cyberbullismo e Team di gestione dell’emergenza del bullismo e del cyberbullismo.

 

SANZIONI DISCIPLINARI

 

I comportamenti opportunamente accertati, e che si configurino  come forme

di bullismo e cyberbullismo, verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto dal Regolamento d’Istituto che nell’ambito del bullismo e del cyberbullismo, prevedono specifiche sanzioni disciplinari.

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica.

Saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio:

Attività di natura sociale/culturale e svolgimento di azioni positive, quali lettera di scuse a vittima e famiglia, pulizia dei locali, attività di ricerca, riordino materiali, produzione di lavori scritti/artistici che inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente gli episodi accaduti.

Utilità

torna all'inizio del contenuto